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Albo Pretorio on-line
Pagina aggiornata il 13/01/2014

 

 

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L'Albo pretorio o Albo municipale è una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, generalmente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico. Vi si pubblicano determinati atti assolvendo agli obblighi legati alla pubblicità legale, con la pubblicazione il provvedimento amministrativo esplica i suoi effetti nell'ordinamento giuridico.

Nell'Albo Pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all'Albo Pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la Segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all'Albo Pretorio del relativo avviso come ad esempio:

  • le pubblicazioni matrimoniali: il cui atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale per almeno otto giorni.
  • la domanda per la modifica del cognome: il contenuto della domanda deve essere affisso per 30 giorni consecutivi

L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 al 1° gennaio 2011.

Il passaggio da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web della Pubblica Amministrazione, contempla notevoli aspetti di carattere giuridico amministrativo. Il Codice della privacy distingue chiaramente i trattamenti effettuati in forma tradizionale di documenti cartacei piuttosto che quelli su supporto informatico; solo per i secondi è necessario adottare le più garantiste misure di sicurezza (art.34 del d.lgs. n.196 del 2003).

La durata della pubblicazione varia per categorie di atti.

 


 
 
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